Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Asserita disparità di trattamento tra lavoratori assicurati presso l'ENPALS e lavoratori assicurati presso l'INPS - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nel testo originario e in quello attualmente vigente, sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che disciplina il tetto pensionabile per i lavoratori dello spettacolo. Posto il principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali, che deriva dalla loro complessità inerente alla varietà delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle, ed alle collegate diversità delle fonti di finanziamento, non è, infatti, possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente, per i lavoratori assicurati presso l'ENPALS rispetto ai lavoratori assicurati presso l'INPS, tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile, senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce.
- Sul principio della incomparabilità dei sistemi previdenziali v. la citata ordinanza n. 325/1993.