Sentenza 203/2008 (ECLI:IT:COST:2008:203)
Massima numero 32556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti - Pagamento di una quota fissa di 10 euro sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» e asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Adeguato bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa sanitaria e della necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti - Pagamento di una quota fissa di 10 euro sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» e asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Esclusione - Adeguato bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa sanitaria e della necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino a tempo indeterminato, una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, in relazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. per lamentata interferenza, con norma di dettaglio, nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» e asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino a tempo indeterminato, una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, in relazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. per lamentata interferenza, con norma di dettaglio, nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» e asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 796
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte