Sentenza 203/2008 (ECLI:IT:COST:2008:203)
Massima numero 32557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32554  32555  32556  32558


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti - Fissazione di un termine finale per il ticket (già previsto nella legge finanziaria 2007) e correlata introduzione, su iniziativa regionale, di misure alternative di partecipazione - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» ovvero, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, nonché ritenuta irragionevolezza del prescritto termine finale - Esclusione - Adeguato bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa sanitaria e della necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, - il quale ha limitato l'applicazione della norma di cui alla lettera p) del comma 796 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, «fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo» - promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lamentata interferenza, con norma di dettaglio, nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» oltre che, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica», nonché per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/12/2006  n. 300  art. 6  co. 

legge  26/02/2007  n. 17  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte