Sentenza 203/2008 (ECLI:IT:COST:2008:203)
Massima numero 32558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti - Abolizione del ticket (già previsto nella legge finanziaria 2007) per il solo periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2007 e il 31 dicembre 2007 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» ovvero, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Adeguato bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa sanitaria e della necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti - Abolizione del ticket (già previsto nella legge finanziaria 2007) per il solo periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2007 e il 31 dicembre 2007 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» ovvero, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Adeguato bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa sanitaria e della necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 2007, n. 64 - il quale ha abrogato il comma 1 dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 300 del 2006, con conseguente abrogazione, a partire dal 20 maggio 2007 (data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2007, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 23 del 2007) e fino al 31 dicembre 2007, della quota fissa sulla ricetta -, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» oltre che, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» nonché per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 2007, n. 64 - il quale ha abrogato il comma 1 dell'art. 6-quater del decreto-legge n. 300 del 2006, con conseguente abrogazione, a partire dal 20 maggio 2007 (data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2007, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 23 del 2007) e fino al 31 dicembre 2007, della quota fissa sulla ricetta -, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., per lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» oltre che, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» nonché per asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione. Posto che lo scopo perseguito dal legislatore è, da una parte, quello di evitare l'aumento incontrollato della spesa sanitaria, derivante dall'inesistenza di ogni forma di compartecipazione ai costi da parte degli assistiti, e, dall'altra, quello di non rendere più o meno onerose nelle diverse Regioni prestazioni che si collocano nella fascia delle prestazioni minime indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento del diritto alla salute, la previsione di un ticket fisso uguale in tutto il territorio nazionale (che peraltro ha avuto vigenza limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 20 maggio 2007) è compatibile con i principi costituzionali, nella considerazione bilanciata - che appartiene all'indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni - dell'equilibrio della finanza pubblica e dell'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute. Nella specie, inoltre, l'intesa intervenuta tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale sulla salute, condiviso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 settembre 2006, cui ha fatto seguito un'ulteriore intesa (Provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648), stabilisce con chiarezza che i criteri di compartecipazione devono assumere carattere omogeneo. Né potrebbe essere diversamente, giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/03/2007
n. 23
art.
co.
legge
17/05/2007
n. 64
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte