Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione di detta sanzione - Asserita lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di motivazione in ordine al parametro di cui viene dedotta la violazione.
- Per l'inammissibilità di censure prive di motivazione con riferimento al parametro evocato, v., citate, ordinanze n. 72/2007 e n. 414/2005.