Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Prevista sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione di detta sanzione - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di gradualità della sanzione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, e deve comunque escludersi che un trattamento sanzionatorio in misura fissa sia di per sé contrario al principio di ragionevolezza.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte sanzionabili e del relativo trattamento sanzionatorio, v. citate, ordinanze nn. 45 e 169/2006.
- Sui trattamenti sanzionatori in misura fissa, v., citate, ordinanze n. 401/2005, n. 282/2001, n. 159/1994.