Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente - Denunciata lesione del principio di uguaglianza - Asserita violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Incompleta descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di una compiuta descrizione della fattispecie, il che rende impossibile il vaglio dell'effettiva applicabilità delle norme censurate al caso dedotto.
- Per la manifesta inammissibilità della questione in caso di omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze nn. 353, 333 e 317/2007 e n. 374/2006.