Comuni, province e città metropolitane - Funzioni fondamentali - Norme della Regione Siciliana - Cessione da parte dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'Istituto stesso, senza subordinare la cessione alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite - Violazione del principio di autonomia finanziaria dei comuni e del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo statuto regionale - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 050004).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, per violazione del primo e quarto comma dell'art. 119 Cost., l'art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite. La disposizione risulta espressiva della stessa logica sottesa all'art. 19, comma 2, lett. b), dichiarato anch'esso costituzionalmente illegittimo, di cui replica gli effetti pregiudizievoli a carico dei comuni. Infatti, al trasferimento delle strade ai comuni da parte dell'IRSAP non si accompagna la necessaria dotazione finanziaria per la gestione e manutenzione delle opere viarie trasferite.