Ordinanza 206/2008 (ECLI:IT:COST:2008:206)
Massima numero 32563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32564


Titolo
Contratto - Donazione - Donazione fatta da persona incapace di intendere e volere - Possibilità per gli eredi di chiederne l'annullamento, entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla data della donazione - Estensione della prescrizione anche a chi sia divenuto erede successivamente alla decorrenza del termine - Denunciata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del termine - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Non sussiste, infatti, alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del suddetto termine, posto che solo quest'ultimo è titolare del diritto ad ottenere l'annullamento della donazione, mentre chi sia divenuto erede successivamente al decorso del termine non è più titolare di tale diritto, che si è già prescritto in capo al suo dante causa, sicché le posizioni poste a raffronto non sono comparabili.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 775  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte