Ordinanza 206/2008 (ECLI:IT:COST:2008:206)
Massima numero 32564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:
32563
Titolo
Contratto - Donazione - Donazione fatta da persona incapace di intendere e volere - Possibilità per gli eredi di chiederne l'annullamento, entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla data della donazione - Estensione della prescrizione anche a chi sia divenuto erede successivamente alla decorrenza del termine - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Omessa motivazione in ordine alla violazione del parametro invocato - Manifesta inammissibilità della questione.
Contratto - Donazione - Donazione fatta da persona incapace di intendere e volere - Possibilità per gli eredi di chiederne l'annullamento, entro il termine prescrizionale di cinque anni dalla data della donazione - Estensione della prescrizione anche a chi sia divenuto erede successivamente alla decorrenza del termine - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Omessa motivazione in ordine alla violazione del parametro invocato - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Il parametro, infatti, è stato meramente evocato ed il rimettente non ha motivato in ordine alla sua violazione.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 775
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte