Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost. Invero, la medesima questione, già proposta dallo stesso giudice remittente, è stata dichiarata manifestamente inammissibile per contraddittorietà e carenza dell'ordinanza di rimessione, perché, contrariamente a quanto espressamente enunciato, le disposizioni della normativa delegata sembrerebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall'illegittimità della delega; inoltre, il medesimo giudice non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione, essendosi la Corte già pronunciata su alcune di esse successivamente alla remissione delle presenti questioni, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
- Negli stessi termini v., citate, ordinanze n. 404/2007 e n. 23/2008.
- In merito ad altre pronunce della Corte sul d.lgs. n. 5 del 2003, v., citate, sentenze n. 54, n. 321, n. 340/2007 e n. 71/2008.