Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimenti di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Dedotta mancata o insufficiente indicazione di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione con conseguente illegittimità derivata della disciplina introdotta dal legislatore delegato - Ulteriore questione di legittimità costituzionale, in via subordinata, delle norme del decreto legislativo di attuazione della delega per contrasto con i principi e criteri direttivi - Prospettazione di due opzioni ermeneutiche alternative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Invero, le medesime questioni, già sollevate dallo stesso giudice rimettente, sono state dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto, considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate, deve ritenersi che tra di esse non corra l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica e che l'interpretazione "subordinata", esposta dal remittente contraddica la lettura della medesima norma premessa alla questione "principale". Inoltre, le censure, sollevate in modo identico alle precedenti, presentano gli stessi difetti di prospettazione, in quanto il remittente non solo non adempie l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste.
- Negli stessi termini, v., citate ordinanze n. 209 e n. 360/2006, n. 70 e n. 343/2007, n. 21 e n. 22/2008.