Ordinanza 209/2008 (ECLI:IT:COST:2008:209)
Massima numero 32567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Consulenza tecnica d'ufficio - Oneri necessari per lo svolgimento degli accertamenti tecnici - Prevista anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico - Necessario previo esborso da parte dell'ausiliario - Lamentata incidenza sul diritto di difesa e violazione del principio di ragionevole durata del processo - Insussistenza della denunciata limitazione del diritto di difesa - Evocazione di parametro inconferente. - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che le spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico sono anticipate dall'erario, implicherebbe il previo esborso da parte dell'ausiliario della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico. La previsione che l'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dall'ausiliario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate non viola l'art. 24 Cost., in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal consulente non preclude a quest'ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sé l'onere di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa, mentre è inconferente l'evocato parametro di cui all'art. 111 Cost., non incidendo il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte