Ordinanza 210/2008 (ECLI:IT:COST:2008:210)
Massima numero 32568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:
32569
Titolo
Impiego pubblico - Incompatibilità all'esercizio della professione forense - Applicabilità ai dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339 del 2003 - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Incompatibilità all'esercizio della professione forense - Applicabilità ai dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale che risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 339 del 2003 - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il regime di incompatibilità fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense si applichi anche ai dipendenti pubblici a tempo parziale che risultino già iscritti negli Albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della legge n. 339 del 2003. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il regime di incompatibilità fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense si applichi anche ai dipendenti pubblici a tempo parziale che risultino già iscritti negli Albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della legge n. 339 del 2003. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari.
- Sull'inidoneità dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi a tal fine necessari a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 277, 33 e 14 del 2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/11/2003
n. 339
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte