Ordinanza 210/2008 (ECLI:IT:COST:2008:210)
Massima numero 32569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:
32568
Titolo
Impiego pubblico - Incompatibilità all'esercizio della professione forense - Applicabilità ai dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale iscritti all'albo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - Opzione fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense - Asserita brevità del periodo di moratoria per esercitarla - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Incompatibilità all'esercizio della professione forense - Applicabilità ai dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale iscritti all'albo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 - Opzione fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense - Asserita brevità del periodo di moratoria per esercitarla - Omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede soltanto un breve periodo di moratoria per esercitare l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede soltanto un breve periodo di moratoria per esercitare l'opzione imposta fra impiego pubblico ed esercizio della professione forense. Il giudice rimettente ha, infatti, omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e, pertanto, l'ordinanza di rimessione è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari.
- Sulla inidoneità dell'ordinanza di rimessione priva dei requisiti minimi a tal fine necessari a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 277, 33 e 14/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/11/2003
n. 339
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte