Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32571  32572  32573  32574  32575  32576  32577


Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Eccepita inammissibilità delle questioni poiché sollevate per manifesta insussistenza del presupposto di fatto dell'imposizione tributaria - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, promosse in relazione agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111, Cost., perché poste in astratto, essendo state sollevate sul presupposto di fatto, non ricorrente nella specie, che l'obbligato solidale "abbia voluto e fatto tutto quanto poteva affinché il soggetto passivo di imposta non realizzasse il presupposto della imposizione tributaria". Infatti, dall'ordinanza di rimessione non emerge che il presupposto di fatto delle sollevate questioni sia manifestamente insussistente, dato che, da quanto riferito dal rimettente, risulta che l'obbligato in solido per il pagamento dell'imposta non ha potuto procedere tempestivamente alla rimozione della pubblicità, perché non ha mai avuto la disponibilità degli spazi sui quali erano stati installati i cartelli pubblicitari.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte