Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Eccepita inammissibilità delle questioni poiché sollevate per manifesta insussistenza del presupposto di fatto dell'imposizione tributaria - Reiezione.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Eccepita inammissibilità delle questioni poiché sollevate per manifesta insussistenza del presupposto di fatto dell'imposizione tributaria - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, promosse in relazione agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111, Cost., perché poste in astratto, essendo state sollevate sul presupposto di fatto, non ricorrente nella specie, che l'obbligato solidale "abbia voluto e fatto tutto quanto poteva affinché il soggetto passivo di imposta non realizzasse il presupposto della imposizione tributaria". Infatti, dall'ordinanza di rimessione non emerge che il presupposto di fatto delle sollevate questioni sia manifestamente insussistente, dato che, da quanto riferito dal rimettente, risulta che l'obbligato in solido per il pagamento dell'imposta non ha potuto procedere tempestivamente alla rimozione della pubblicità, perché non ha mai avuto la disponibilità degli spazi sui quali erano stati installati i cartelli pubblicitari.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, promosse in relazione agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111, Cost., perché poste in astratto, essendo state sollevate sul presupposto di fatto, non ricorrente nella specie, che l'obbligato solidale "abbia voluto e fatto tutto quanto poteva affinché il soggetto passivo di imposta non realizzasse il presupposto della imposizione tributaria". Infatti, dall'ordinanza di rimessione non emerge che il presupposto di fatto delle sollevate questioni sia manifestamente insussistente, dato che, da quanto riferito dal rimettente, risulta che l'obbligato in solido per il pagamento dell'imposta non ha potuto procedere tempestivamente alla rimozione della pubblicità, perché non ha mai avuto la disponibilità degli spazi sui quali erano stati installati i cartelli pubblicitari.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte