Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32570  32572  32573  32574  32575  32576  32577


Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Sussistenza anche nell'ipotesi in cui il «soggetto pubblicizzato» si sia adoperato affinché il «soggetto passivo», titolare del mezzo pubblicitario, non realizzasse il presupposto dell'imposta tributaria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e della capacità contributiva - Questione analoga ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., per lesione del principio di ragionevolezza, per disparità di trattamento fra il coobbligato solidale e il debitore principale e per violazione del principio della capacità contributiva. Infatti: a) il principio di capacità contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, purché non estranei al presupposto d'imposta, costituendo unico limite alla discrezionalità del legislatore la non irragionevolezza del criterio di collegamento utilizzato per l'individuazione dei predetti responsabili d'imposta; b) nella fattispecie in esame non può certo considerarsi estraneo al presupposto di imposta colui che svolge l'attività economica oggetto della pubblicità e, quindi, ben può assumersi quale idoneo elemento di collegamento il fatto stesso di svolgere detta attività; c) pertanto, la solidarietà passiva a carico di tale soggetto non è lesiva del principio di capacità contributiva; anche in considerazione del fatto che alla solidarietà passiva si ricollegano quali necessari corollari il diritto di rivalsa dell'obbligato solidale nei confronti del debitore principale e il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario avvenga in difformità o, come di fatto possibile, in difetto di un sottostante rapporto giuridico.

- Su questione analoga. v. sentenza n. 557/2000.

- In senso analogo, v. la citata sentenza n. 184/1989 e le ordinanze n. 301/1988 e n. 316/1987.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte