Sentenza 74/2023 (ECLI:IT:COST:2023:74)
Massima numero 45448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
22/02/2023; Decisione del
22/02/2023
Deposito del 17/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:
45449
Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione della parte costituitasi nel giudizio principale successivamente alla rimessione della questione - Ammissibilità. (Classif. 111002).
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione della parte costituitasi nel giudizio principale successivamente alla rimessione della questione - Ammissibilità. (Classif. 111002).
Testo
La parte non ancora costituita nel giudizio principale al momento in cui il giudice a quo rimette le questioni di legittimità costituzionale è comunque da ritenersi parte del giudizio principale, ai fini del processo costituzionale. Sono infatti "parti in causa", cui va notificata l'ordinanza di rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte si sia costituita. (Precedente: S. 270/2010).
La parte non ancora costituita nel giudizio principale al momento in cui il giudice a quo rimette le questioni di legittimità costituzionale è comunque da ritenersi parte del giudizio principale, ai fini del processo costituzionale. Sono infatti "parti in causa", cui va notificata l'ordinanza di rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte si sia costituita. (Precedente: S. 270/2010).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte