Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciato eccesso di delega per estensione della soggettività passiva a soggetti diversi da colui che disponga dei mezzi pubblicitari - Questione analoga ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciato eccesso di delega per estensione della soggettività passiva a soggetti diversi da colui che disponga dei mezzi pubblicitari - Questione analoga ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 76 Cost. per eccesso di delega, sul rilievo che la legge delega attribuisce la soggettività passiva solo a colui che dispone dei mezzi pubblicitari. Analoga questione è stata già dichiarata non fondata sul rilievo che la norma delegante di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), numero 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, indica tra i principi e criteri direttivi, "la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità" e che è evidente come uno dei modi di attuazione della responsabilità tributaria sia proprio quella solidarietà passiva che viene, invece, infondatamente censurata sotto il profilo dell'eccesso di delega.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 76 Cost. per eccesso di delega, sul rilievo che la legge delega attribuisce la soggettività passiva solo a colui che dispone dei mezzi pubblicitari. Analoga questione è stata già dichiarata non fondata sul rilievo che la norma delegante di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), numero 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, indica tra i principi e criteri direttivi, "la regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità" e che è evidente come uno dei modi di attuazione della responsabilità tributaria sia proprio quella solidarietà passiva che viene, invece, infondatamente censurata sotto il profilo dell'eccesso di delega.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte