Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio dell'equo processo - Estraneità della norma, priva di natura processuale, all'ambito di applicazione dei parametri evocati - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio dell'equo processo - Estraneità della norma, priva di natura processuale, all'ambito di applicazione dei parametri evocati - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 24 e 111, Cost. per violazione del diritto di difesa e del principio dell'equo processo, in quanto la norma censurata non ha natura processuale ed è, quindi, estranea all'àmbito di applicazione dei suddetti parametri costituzionali.
- In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 13/2008 e n. 180/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte