Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata irragionevolezza della norma per insussistente possibilità del coobbligato solidale a rivalersi con azione di regresso nei confronti di soggetto fallito - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata irragionevolezza della norma per insussistente possibilità del coobbligato solidale a rivalersi con azione di regresso nei confronti di soggetto fallito - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., perchè sarebbe irragionevole che il soggetto pubblicizzato sia obbligato in solido "con un soggetto fallito, senza potersi rivalere in regresso sul medesimo". Contrariamente a quanto affermato dal rimettente, non è escluso il regresso nei confronti di soggetti falliti, essendo il fallimento e l'eventuale incapienza del patrimonio del fallito a soddisfare il credito circostanze di mero fatto, rientranti nell'alea connessa alla scelta del contraente e irrilevanti, come tali, ai fini dello scrutinio di costituzionalità.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., perchè sarebbe irragionevole che il soggetto pubblicizzato sia obbligato in solido "con un soggetto fallito, senza potersi rivalere in regresso sul medesimo". Contrariamente a quanto affermato dal rimettente, non è escluso il regresso nei confronti di soggetti falliti, essendo il fallimento e l'eventuale incapienza del patrimonio del fallito a soddisfare il credito circostanze di mero fatto, rientranti nell'alea connessa alla scelta del contraente e irrilevanti, come tali, ai fini dello scrutinio di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte