Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per ritenuta sussistenza della responsabilità del «soggetto pubblicizzato» anche per il pagamento di sanzioni pecuniarie e non per il solo pagamento dell'imposta - Incompleta ricostruzione del quadro normativo risolventesi in difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione per la parte precisata in motivazione.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per ritenuta sussistenza della responsabilità del «soggetto pubblicizzato» anche per il pagamento di sanzioni pecuniarie e non per il solo pagamento dell'imposta - Incompleta ricostruzione del quadro normativo risolventesi in difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione per la parte precisata in motivazione.
Testo
È manifestamente inammissibile per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non prevede che le sanzioni di tipo afflittivo o punitivo debbano colpire esclusivamente il soggetto passivo di imposta e non debbano colpire il soggetto pubblicizzato, il quale non può fare alcunché per far cessare e prevenire la propria responsabilità solidale. Infatti il rimettente, omettendo del tutto di considerare il quadro normativo di riferimento, si è limitato ad interpretare estensivamente la disposizione censurata facendo derivare da essa la responsabilità del "soggetto pubblicizzato" anche per il pagamento della menzionata sanzione pecuniaria e non - come testualmente previsto da detta disposizione - per il solo pagamento dell'imposta; sicché tale lacuna argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che comporta la manifesta inammissibilità della questione in parte qua.
È manifestamente inammissibile per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non prevede che le sanzioni di tipo afflittivo o punitivo debbano colpire esclusivamente il soggetto passivo di imposta e non debbano colpire il soggetto pubblicizzato, il quale non può fare alcunché per far cessare e prevenire la propria responsabilità solidale. Infatti il rimettente, omettendo del tutto di considerare il quadro normativo di riferimento, si è limitato ad interpretare estensivamente la disposizione censurata facendo derivare da essa la responsabilità del "soggetto pubblicizzato" anche per il pagamento della menzionata sanzione pecuniaria e non - come testualmente previsto da detta disposizione - per il solo pagamento dell'imposta; sicché tale lacuna argomentativa si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che comporta la manifesta inammissibilità della questione in parte qua.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte