Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32570  32571  32572  32573  32574  32575  32577


Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per ritenuta applicazione nei confronti del «soggetto pubblicizzato» della sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento dell'imposta derivante non da fatto proprio bensì da fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta - Erroneo presupposto interpretativo - Identificazione della questione con le altre già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza della questione per la parte precisata in motivazione.

Testo
È manifestamente infondata per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per ritenuta applicazione nei confronti del «soggetto pubblicizzato» della sanzione pecuniaria per il ritardato pagamento dell'imposta derivante non da fatto proprio bensì da fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta. Infatti, quanto alla sanzione per il ritardato pagamento dell'imposta, il giudice a quo erroneamente assume che essa trova applicazione, nei confronti del "soggetto pubblicizzato", non per fatto proprio, ma per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta; al contrario, detta sanzione - prevista dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - punisce il ritardato pagamento del soggetto tenuto al versamento del tributo e, quindi, anche dell'obbligato in solido a tale pagamento, il quale risponde, pertanto, per fatto proprio e non per fatto altrui; sicché la questione relativa a tale sanzione si risolve nella mera denuncia di illegittimità della norma che prevede che il "soggetto pubblicizzato" è anch'esso obbligato al pagamento dell'imposta e, pertanto, si identifica con le questioni già dichiarate manifestamente infondate.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte