Ordinanza 211/2008 (ECLI:IT:COST:2008:211)
Massima numero 32577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 13/06/2008; Pubblicazione in G. U. 18/06/2008
Titolo
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per ritenuta applicazione a carico del «soggetto pubblicizzato» della «sanzione pecuniaria» degli interessi di mora dovuti non per fatto proprio bensì per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta - Erroneo presupposto interpretativo - Natura essenzialmente risarcitoria e non sanzionatoria degli interessi di mora - Manifesta infondatezza della questione per la parte precisata in motivazione.
Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Obbligazione solidale al pagamento dell'imposta a carico di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità - Denunciata violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per ritenuta applicazione a carico del «soggetto pubblicizzato» della «sanzione pecuniaria» degli interessi di mora dovuti non per fatto proprio bensì per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta - Erroneo presupposto interpretativo - Natura essenzialmente risarcitoria e non sanzionatoria degli interessi di mora - Manifesta infondatezza della questione per la parte precisata in motivazione.
Testo
È manifestamente infondata per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per ritenuta applicazione a carico del "soggetto pubblicizzato" della sanzione pecuniaria degli interessi di mora dovuti non per fatto proprio bensì per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta. Quanto agli interessi di mora, il giudice a quo erroneamente assume che essi siano una "sanzione" e che trovino applicazione, nei confronti del "soggetto pubblicizzato", per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta; difatti, l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio principale, distingue espressamente tra sanzioni e interessi di mora e prevede che questi ultimi, i quali hanno natura essenzialmente risarcitoria, sono dovuti in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta da parte del soggetto obbligato, senza che la disposizione differenzi, nell'àmbito dei soggetti obbligati, tra la posizione del debitore principale d'imposta e quella dell'obbligato solidale.
È manifestamente infondata per la parte precisata in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., per ritenuta applicazione a carico del "soggetto pubblicizzato" della sanzione pecuniaria degli interessi di mora dovuti non per fatto proprio bensì per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta. Quanto agli interessi di mora, il giudice a quo erroneamente assume che essi siano una "sanzione" e che trovino applicazione, nei confronti del "soggetto pubblicizzato", per fatto commesso dal soggetto passivo d'imposta; difatti, l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio principale, distingue espressamente tra sanzioni e interessi di mora e prevede che questi ultimi, i quali hanno natura essenzialmente risarcitoria, sono dovuti in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta da parte del soggetto obbligato, senza che la disposizione differenzi, nell'àmbito dei soggetti obbligati, tra la posizione del debitore principale d'imposta e quella dell'obbligato solidale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte