Sentenza 213/2008 (ECLI:IT:COST:2008:213)
Massima numero 32624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 18/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32623  32625  32626


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo di copertura finanziaria delle spese - Applicabilità alle Regioni a statuto speciale - Connotazioni dell'obbligo, con particolare riferimento alla copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future.

Testo

Il principio, stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che prevede l'obbligo di copertura finanziaria delle spese è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future: a) deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; b) è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo. Inoltre, c) l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri.

- Sull'estensione del vincolo del principio di copertura anche per le Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 359/2007.

- Sui connotati dell'obbligo di copertura, v. le citate sentenze n. 1/1966, n. 54/1983 e n. 384/1991.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte