Bilancio e contabilità pubblica - Obbligo di copertura finanziaria delle spese - Applicabilità alle Regioni a statuto speciale - Connotazioni dell'obbligo, con particolare riferimento alla copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future.
Il principio, stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che prevede l'obbligo di copertura finanziaria delle spese è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future: a) deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; b) è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo. Inoltre, c) l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri.
- Sull'estensione del vincolo del principio di copertura anche per le Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 359/2007.
- Sui connotati dell'obbligo di copertura, v. le citate sentenze n. 1/1966, n. 54/1983 e n. 384/1991.