Sentenza 74/2023 (ECLI:IT:COST:2023:74)
Massima numero 45449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  22/02/2023;  Decisione del  22/02/2023
Deposito del 17/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45448


Titolo
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Campania - Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA. (Residenze Sanitarie Assistenziali) - Previsione che il fabbisogno di centri diurni per anziani sia non superiore a una struttura per ogni distretto sanitario di base - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e della libera iniziativa economica - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 231002).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base». La disposizione censurata dal TAR Campania, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l'iniziativa economica privata. Essa, infatti, determina per legge, ai fini della verifica regionale di compatibilità del progetto che condiziona il rilascio da parte del comune dell'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani, individuando il fabbisogno delle stesse in una sola struttura per distretto sanitario di base, con un automatismo irragionevole e sproporzionato. Alla irragionevole limitazione dell'iniziativa economica privata, che deriva da una disposizione insensibile al fabbisogno effettivo, si unisce il carattere sproporzionato del relativo sacrificio, che determina un ingiustificato effetto discriminatorio, non coerente neppure con un regime di concorrenza "amministrata". L'illegittimità costituzionale opera nel senso che resta possibile una valutazione in concreto, volta a verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  22/04/2003  n. 8  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte