Sentenza 213/2008 (ECLI:IT:COST:2008:213)
Massima numero 32625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 18/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32623  32624  32626


Titolo
Finanza regionale - Legge finanziaria 2007 della Regione Sardegna - Modifiche alle norme regionali in materia di contabilità - Previsione della facoltà della Regione di stanziare importi che verranno trasferiti dallo Stato negli esercizi futuri provvedendo a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento - Nuova definizione della nozione di accertamento di entrata con inclusione dei crediti futuri o sottoposti a termine - Denunciata violazione dei principi di copertura finanziaria delle spese e di annualità dei bilanci, nonché dei principi fondamentali in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica» - Difetto di rilevanza in relazione all'oggetto del giudizio di parificazione della Corte dei conti - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, per non rilevanza delle stesse. Infatti, tali disposizioni non riguardano l'esercizio del 2006, oggetto del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Sardegna, non constando che, in applicazione di esse, sia stata effettuata alcuna iscrizione nel bilancio per l'anno 2006 della Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  29/05/2007  n. 2  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 1

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte