Finanza regionale - Disposizioni della Regione Sardegna per la chiusura dell'esercizio finanziario 2006 - Previsione secondo la quale lo stanziamento iscritto in apposito capitolo del bilancio regionale per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione (pari a 500 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - Violazione dei principi di annualità dei bilanci e di copertura finanziaria di oneri attuali con entrate future - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 81, primo e quarto comma, della Costituzione, l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21. Premesso che la caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l'anno finanziario, in quanto soltanto riferendosi ad un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, tendono ad assicurare il tendenziale pareggio del bilancio, ed in generale la stabilità della finanza pubblica, e premesso altresì che per tale ragione l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime, la disposizione censurata, la quale prevede che «Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015», lede il suddetto principio costituzionale ed è tanto più irrazionale in quanto si riferisce a crediti futuri, lontani nel tempo. Un siffatto sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di "accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro. Inoltre l'accertamento attuale di entrate future, operato dalla Regione con la norma impugnata, risulta inattendibile, perché non tiene conto della necessaria onerosità dell'anticipazione di cassa cui occorre provvedere in attesa dell'effettivo maturare del futuro titolo giuridico dell'entrata. Restano assorbite le ulteriori questioni.