Ambiente - Legge delle Regione Emilia-Romagna - Bonifica dei siti contaminati - Procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione regionale dell'applicabilità della legislazione vigente alla data del loro avvio - Indebita preclusione della possibilità di rimodulare, alla luce della nuova disciplina, gli interventi di bonifica già autorizzati - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente» - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 265, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove esso sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e comunque non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente. La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce, infatti, un limite alla disciplina per le Regioni e le Province autonome, le quali non possono in alcun modo derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, neppure per disporre una più rigorosa disciplina, spettando alla legislazione statale di tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. Pertanto, la norma regionale, che ha per oggetto diretto e specifico la tutela dell'ambiente, si pone in violazione di tali principi in evidente contrasto con quanto statuito dal legislatore statale.
- Sulla possibilità e le condizioni per cui le Regioni possano perseguire finalità di tutela ambientale v. le citate sentenze n. 246/2006, n. 182/2006 e n. 431/2007.
- Sull'impossibilità per le Regioni di derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, v. le citate sentenze n. 62/2008 e n. 378/2007.
- Sulla possibilità, per la legislazione statale, di regolare la disciplina ambientale tenendo conto dei vari interessi costituzionalmente rilevanti, v. le citate sentenze n. 246/2006 e n. 307/2003.