Sentenza 215/2008 (ECLI:IT:COST:2008:215)
Massima numero 32583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 18/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32582  32584  32585


Titolo
Sicurezza pubblica - Reati nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione ad opera della legge n. 266 del 2005 - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevole deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti responsabili di identici illeciti - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che la prevista depenalizzazione dei reati nella produzione, importazione, distribuzione ed installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non si applica alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 266 stessa. Infatti, il rimettente non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, avendo omesso di argomentare in merito alla nuova sostituzione dell'art. 110 suddetto ad opera dell'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 547

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte