Sentenza 215/2008 (ECLI:IT:COST:2008:215)
Massima numero 32585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/06/2008;  Decisione del  09/06/2008
Deposito del 18/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32582  32583  32584


Titolo
Sicurezza pubblica - Reati nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione ad opera della legge n. 266 del 2005 - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della novella - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse. La legge n. 266 de qua ha trasformato in illecito amministrativo le fattispecie contravvenzionali finalizzate al contrasto del gioco con apparecchi e congegni non conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni del comma 6 e del comma 7 dello stesso articolo 110 del r.d. n. 773 del 1931, ma ha contemporaneamente disposto che debba continuare ad applicarsi la legge vigente al momento del fatto alle violazioni commesse in epoca antecedente alla novella. Così statuendo, l'art. 1 deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, secondo comma, cod. pen., che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 3 Cost., alla luce del quale la modifica mitigatrice della legge penale e l'abolitio criminis debbono riverberarsi anche a vantaggio di chi ha posto in essere la condotta in un momento anteriore, salvo che sussista una sufficiente ragione giustificatrice in senso contrario. Nella specie, l'indiscriminata deroga recata dalla norma impugnata non è correlata ad interessi di rilievo costituzionale analoghi all'interesse che il singolo vanterebbe a non vedersi esposto alle conseguenze penali di condotte oramai punite come mero illecito amministrativo e contraddice gli obiettivi della depenalizzazione, rappresentati dalla necessità di assicurare maggior celerità di definizione dei procedimenti e di demandare l'irrogazione delle sanzioni all'organo con maggiori competenze tecniche nel settore.

- Sul fondamento costituzionale del principio di retroattività della lex mitior v., citate, sentenze n. 394 e n. 393/2006, n. 80/1995, n. 74/1980, n. 6/1978 e n. 164/1974.

- Che le deroghe alla retroattività della lex mitior debbano essere giustificate dalla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo si legge anche nelle citate sentenze n. 72/2008, n. 394 e n. 393/2006.

- A fondamento della norma censurata non può ravvisarsi neppure l'interesse primario dello Stato alla riscossione dei tributi: v, sul punto, sentenze n. 237/2006, n. 80/1995, n. 6/1978 e n. 164/1974.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 547

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte