Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessità di piena corrispondenza con la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni promosse dal Governo in riferimento a parametri convenzionali non indicati nella delibera a impugnare avente ad oggetto disposizioni della Regione Siciliana in materia di De.Co.). (Classif. 113002).
La questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. Infatti, l'omissione di qualsiasi accenno a un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo. (Precedenti: S. 199/2020 - mass. 42730; S. 232/2017 - mass. 41701).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., all'art. 14 dello statuto e all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, le quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, cosiddette De.Co.; prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.; regolano tali denominazioni e tale registrazione facendone l'oggetto di un procedimento basato sulla verifica della rispondenza del prodotto ad un disciplinare. Nella relazione allegata alla delibera di determinazione a impugnare la legge regionale manca la deduzione della violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza». Per la stessa ragione è parimenti inammissibile la deduzione del parametro interposto costituito dall'Accordo di Lisbona, come modificato e integrato con il c.d. Atto di Ginevra, trattandosi di fonte normativa internazionale non indicata nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.