Sentenza 75/2023 (ECLI:IT:COST:2023:75)
Massima numero 45474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/02/2023;  Decisione del  23/02/2023
Deposito del 18/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45475


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessità di piena corrispondenza con la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni promosse dal Governo in riferimento a parametri convenzionali non indicati nella delibera a impugnare avente ad oggetto disposizioni della Regione Siciliana in materia di De.Co.). (Classif. 113002).

Testo

La questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. Infatti, l'omissione di qualsiasi accenno a un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo. (Precedenti: S. 199/2020 - mass. 42730; S. 232/2017 - mass. 41701).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., all'art. 14 dello statuto e all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, le quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, cosiddette De.Co.; prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.; regolano tali denominazioni e tale registrazione facendone l'oggetto di un procedimento basato sulla verifica della rispondenza del prodotto ad un disciplinare. Nella relazione allegata alla delibera di determinazione a impugnare la legge regionale manca la deduzione della violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza». Per la stessa ragione è parimenti inammissibile la deduzione del parametro interposto costituito dall'Accordo di Lisbona, come modificato e integrato con il c.d. Atto di Ginevra, trattandosi di fonte normativa internazionale non indicata nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 1  co. 1

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 1  co. 3

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 2  co. 

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 3  co. 

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

 31/10/1958  n.   art.   Accordo di Lisbona

 20/05/2015  n.   art.   Atto di Ginevra