Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta assenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza e asserita violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse, in relazione agli artt. 77, comma secondo, e 81, comma quarto, della Costituzione, per ritenuta assenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza e per asserita violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa. Infatti, la lamentata violazione dei presupposti della necessità ed urgenza, ai quali è subordinato l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza, deve tradursi - nei giudizi in via principale promossi dalle Regioni - nella lesione di competenze regionali, così come in tale lesione deve tradursi anche il prospettato contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al quale, peraltro, deve notarsi che il comma 2 dell'art. 1 del censurato decreto-legge n. 23 del 2007, comunque, individua i mezzi per fare fronte all'onere finanziario derivante dal contributo statale al ripiano dei disavanzi maturati in sede regionale nel settore della sanità.
- Sul sindacato della Corte costituzionale sulla sussistenza dei presupposti della necessità ed urgenza, v. le citate sentenze n. 171/2007 e n. 128/2008.
- In ordine alla necessità che nei giudizi in via principale, promossi dalle Regioni, l'evocazione di parametri costituzionali deve tradursi nella lesione di competenze regionali, v. la citata sentenza n. 116/2006.