Sentenza 216/2008 (ECLI:IT:COST:2008:216)
Massima numero 32590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 18/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Ritenuta non riconducibilità delle disposizioni censurate ad alcun titolo competenziale invocabile dallo Stato e asserita violazione del principio di leale collaborazione - Censure rivolte ad ottenere valutazioni non afferenti al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni - Insussistenza dell'interesse ad agire per difetto delle caratteristiche della concretezza e dell'attualità - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Ritenuta non riconducibilità delle disposizioni censurate ad alcun titolo competenziale invocabile dallo Stato e asserita violazione del principio di leale collaborazione - Censure rivolte ad ottenere valutazioni non afferenti al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni - Insussistenza dell'interesse ad agire per difetto delle caratteristiche della concretezza e dell'attualità - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. Le ricorrenti si limitano infatti a contestare la scelta legislativa di destinare, ad altre Regioni, determinate risorse finanziarie, sul presupposto che essa pregiudicherebbe la «qualità e quantità delle prestazioni» rese dalle ricorrenti nel settore sanitario, chiamandole, inoltre, «alla sopportazione degli oneri generali di una spesa inefficiente ed eccessiva» (alla quale non hanno concorso), che pertanto determinerebbe una «discriminazione irragionevole» che «genera disuguaglianza»; ma non spetta alla Corte costituzionale effettuare valutazioni diverse da quelle afferenti, sul piano costituzionale, al corretto riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e, comunque, nessuna utilità diretta ed immediata le ricorrenti potrebbero trarre, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale, in quanto una simile declaratoria presenterebbe, sul piano effettuale, quella portata di puro principio, di massima o accademica, inidonea ad integrare l'interesse ad agire.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. Le ricorrenti si limitano infatti a contestare la scelta legislativa di destinare, ad altre Regioni, determinate risorse finanziarie, sul presupposto che essa pregiudicherebbe la «qualità e quantità delle prestazioni» rese dalle ricorrenti nel settore sanitario, chiamandole, inoltre, «alla sopportazione degli oneri generali di una spesa inefficiente ed eccessiva» (alla quale non hanno concorso), che pertanto determinerebbe una «discriminazione irragionevole» che «genera disuguaglianza»; ma non spetta alla Corte costituzionale effettuare valutazioni diverse da quelle afferenti, sul piano costituzionale, al corretto riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e, comunque, nessuna utilità diretta ed immediata le ricorrenti potrebbero trarre, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale, in quanto una simile declaratoria presenterebbe, sul piano effettuale, quella portata di puro principio, di massima o accademica, inidonea ad integrare l'interesse ad agire.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/03/2007
n. 23
art. 1
co.
decreto-legge
20/03/2007
n. 23
art. 2
co.
legge
17/05/2007
n. 64
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte