Sentenza 216/2008 (ECLI:IT:COST:2008:216)
Massima numero 32835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
09/06/2008; Decisione del
09/06/2008
Deposito del 18/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Ritenuta indebita interferenza nella gestione organizzativa della sanità - Previsione di intervento sostitutivo statale asseritamene in contrasto con i presupposti previsti dall'art. 120 Cost. - Inidoneità della disciplina ad incidere sulle funzioni amministrative regionali - Non configurabilità di intervento sostitutivo statale - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Ritenuta indebita interferenza nella gestione organizzativa della sanità - Previsione di intervento sostitutivo statale asseritamene in contrasto con i presupposti previsti dall'art. 120 Cost. - Inidoneità della disciplina ad incidere sulle funzioni amministrative regionali - Non configurabilità di intervento sostitutivo statale - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse in relazione agli artt. 118 e 120 della Costituzione. Infatti, il riferimento ai parametri evocati si presenta, nella specie, del tutto inconferente, in quanto, da un lato, non si versa in un'ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, bensì di un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo, destinato ad interessare soggetti diversi dalle Regioni ricorrenti, e quindi privo di un'incidenza - se non mediata - sulle funzioni da esse svolte e, dall'altro, il monitoraggio del finanziamento di cui alla normativa impugnata neppure astrattamente può integrare un intervento di controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni, costituendo, invece, una misura diretta alla verifica della regolarità della utilizzazione, da parte delle Regioni interessate, del finanziamento stesso, concesso dallo Stato per il parziale ripiano dei deficit di bilancio verificatisi nel settore sanitario nel periodo preso in considerazione dallo stesso decreto-legge.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse in relazione agli artt. 118 e 120 della Costituzione. Infatti, il riferimento ai parametri evocati si presenta, nella specie, del tutto inconferente, in quanto, da un lato, non si versa in un'ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, bensì di un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo, destinato ad interessare soggetti diversi dalle Regioni ricorrenti, e quindi privo di un'incidenza - se non mediata - sulle funzioni da esse svolte e, dall'altro, il monitoraggio del finanziamento di cui alla normativa impugnata neppure astrattamente può integrare un intervento di controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni, costituendo, invece, una misura diretta alla verifica della regolarità della utilizzazione, da parte delle Regioni interessate, del finanziamento stesso, concesso dallo Stato per il parziale ripiano dei deficit di bilancio verificatisi nel settore sanitario nel periodo preso in considerazione dallo stesso decreto-legge.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/03/2007
n. 23
art. 1
co.
decreto-legge
20/03/2007
n. 23
art. 2
co.
legge
17/05/2007
n. 64
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte