Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità - Previsto adeguamento tariffario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri - Dedotta omessa indicazione «dei parametri di discrezionalità tecnica» volti ad orientare l'esercizio del potere - Lamentata violazione del principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Argomentazione carente e intrinsecamente contraddittoria in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, censurato, in riferimento all'art. 23 Cost., nella parte in cui, nello stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non indica quali «parametri di discrezionalità tecnica» debbano orientare l'esercizio del potere. Infatti la motivazione sulla rilevanza della questione è in parte carente, ed in parte intrinsecamente contraddittoria in quanto il giudice a quo, pur essendo a conoscenza dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza amministrativa - dal quale non ritiene di discostarsi espressamente - secondo cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può produrre effetti solo a seguito dell'adozione, da parte di ciascun Comune, di un'apposita delibera di recepimento, non dà conto della adozione o meno della predetta delibera da parte del Comune interessato, circostanza che - contrariamente a quanto ritenuto dal medesimo giudice - è invece necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni prospettate con argomentazioni carenti e contraddittorie in ordine alla rilevanza, v., citate, ordinanze n. 411 e n. 307/2007.