Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Denunciata irragionevolezza nonché contrasto con la legge-delega e con la garanzia di riparazione degli errori giudiziari - Omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Infatti, il rimettente omette di motivare in ordine al requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a dar conto di una precedente ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e ad indicare alcuni dei parametri che queste ultime hanno posto a fondamento delle proprie censure.
- Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, da ultimo, ordinanze n. 81 e n. 14/2008.