Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice 'a quo' - Ammissibilità della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, il giudice a quo muove da una particolare ipotesi di convergenza di titoli di custodia cautelare in carcere, ma sollecita alla Corte un intervento che ha per oggetto, in termini più generali, la legittimità dell'applicazione dell'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione alle sole ipotesi di assoluzione nel merito e non anche al caso in cui il reo, non assolto nel merito, abbia scontato un periodo di custodia cautelare. Il passaggio da una fattispecie peculiare di convergenza di titoli di custodia alla richiesta di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen. nella più ampia misura sopraindicata non comporta l'irrilevanza della questione, poiché non spetta alla Corte sindacare analiticamente i passaggi logico-giuridici che il giudice ha compiuto per approdare alla conclusione in esame, essendo detti passaggi adeguatamente motivati
- V. i precedenti citati: sentenze n. 39/2008 e n. 50/2007.