Sentenza 219/2008 (ECLI:IT:COST:2008:219)
Massima numero 32595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32593  32594  32596  32597


Titolo
Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Limitazione della riparazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito con sentenza irrevocabile - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge-delega n. 81 del 1987, anche in relazione agli obblighi di adeguamento alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale - Esclusione.

Testo

Deve essere escluso il contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, limitando il diritto ai soli casi di proscioglimento nel merito. Non è infatti violato l'art. 2, comma 1, numero 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, il quale prevede che il legislatore delegato disciplini la "riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario" in quanto, posto che non sono adattabili al caso di specie le sentenze n. 231 e n. 413 del 2004, invocate dal rimettente nella parte in cui evidenziano che la suddetta direttiva è stata dettata dal legislatore senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione o le cause dell'ingiustizia, non vi sono ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione "ingiusta" che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello "fisiologico" della norma delegata; anzi, con l'ampiezza della espressione utilizzata il delegante ha voluto rimettere al delegato l'individuazione e la specificazione di tali ipotesi. Vero è che anche dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale (art. 2, comma 1, legge n. 81 del 1987) ben possono essere tratti principi e criteri direttivi idonei ad indirizzare, di volta in volta, la discrezionalità, pur limitata, del legislatore delegato. Peraltro, non vale a sorreggere le conclusioni del rimettente né l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, che ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., nelle quali, a prescindere dall'esito del giudizio di merito, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere una misura custodiale, né l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che si applica alle ipotesi in cui taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti nel paragrafo 1 dello stesso articolo, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai paragrafi 2, 3 e 4.

- V. precedenti citati in tema di art. 314 cod. proc. pen., sentenze n. 413 e n. 231/2004.

- Sul naturale rapporto di riempimento che lega la norma delegata a quella delegante v., citate, sentenze n. 308/2002 e n. 4/1992.

- Sulla necessità che le norme del codice di procedura penale si adeguino alle norme interposte costituite dalla convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale v., citate, sentenze n. 109/1999, n. 310/1996, n. 373/1992, n. 344/1991; sul fatto che da tali convenzioni si traggano principi e criteri direttivi per il legislatore delegato v., citate, sentenze n. 224/1990, n. 156/1987, n. 56/1971 e ordinanza n. 228/2005.

- Sull'interpretazione dell'art. 5 della CEDU da parte della Corte Edu v., citate, sentenze n. 348 e 349/2007.

- V., altresì, citata, sentenza n. 375/2006 (recte: ordinanza).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 314  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte