Sentenza 75/2023 (ECLI:IT:COST:2023:75)
Massima numero 45475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/02/2023;  Decisione del  23/02/2023
Deposito del 18/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45474


Titolo
Agricoltura e zootecnia - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Norme della Regione Siciliana - Istituzione e definizione delle denominazioni comunali (De.Co.) e del relativo registro regionale telematico comunale - Procedimento di registrazione - Promozione delle De.Co. da parte della Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008003).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo - in relazione ai regolamenti UE n. 1151/2012, n. 1308/2013 e n. 787/2019 - secondo, lett. a), e terzo, Cost., e all'art. 14 dello statuto, i quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, c.d. De.Co. (art. 1, comma 1); prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1); regolano tali denominazioni e tale registrazione (art. 3, comma 2, lettere c e d). Se, per la giurisprudenza della Corte di giustizia, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti quando ciò produca effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, mediante la creazione di veri e propri marchi di qualità o anche solo di misure di effetto equivalente alla restrizione all'importazione, al contrario l'impugnata legge regionale non si limita a qualificare, in positivo, la De.Co., ma specifica anche, in negativo, che la De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Chi consegue l'attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, e chi esibisce il logo del registro regionale De.Co. testimonia l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale, ma non acquisisce il diritto ad un "marchio" locale. Quindi la De.Co. è una mera attestazione di identità territoriale, che rientra a pieno nella nozione di indicazione geografica semplice, la quale non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). La natura di atto meramente ricognitivo comporta che gli atti istitutivi delle De.Co., quali la delibera del Consiglio comunale, il regolamento comunale, il disciplinare di produzione che reca i criteri per il riconoscimento De.Co., non potranno contenere sistemi di verifica della qualità delle produzioni locali come conseguenza dell'essere esse ottenute o realizzate in quel territorio. (Precedenti: S. 242/2016 - mass. 39144; S. 66/2013 - mass. 37011; S. 191/2012 - mass. 36513; S. 86/2012 - mass. 36242; S. 372/2008 - mass. 32938; S. 368/2008 - mass. 32912; S. 213/2006 - mass. 30443).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 1  co. 1

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 1  co. 3

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 2  co. 

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 3  co. 

legge della Regione siciliana  18/03/2022  n. 3  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

Regolamento UE  21/11/2012  n. 1151  art.   

Regolamento UE  17/12/2013  n. 1308  art.   

Regolamento UE  17/04/2019  n. 787  art.