Sentenza 75/2023 (ECLI:IT:COST:2023:75)
Massima numero 45475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
23/02/2023; Decisione del
23/02/2023
Deposito del 18/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:
45474
Titolo
Agricoltura e zootecnia - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Norme della Regione Siciliana - Istituzione e definizione delle denominazioni comunali (De.Co.) e del relativo registro regionale telematico comunale - Procedimento di registrazione - Promozione delle De.Co. da parte della Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008003).
Agricoltura e zootecnia - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Norme della Regione Siciliana - Istituzione e definizione delle denominazioni comunali (De.Co.) e del relativo registro regionale telematico comunale - Procedimento di registrazione - Promozione delle De.Co. da parte della Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 008003).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo - in relazione ai regolamenti UE n. 1151/2012, n. 1308/2013 e n. 787/2019 - secondo, lett. a), e terzo, Cost., e all'art. 14 dello statuto, i quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, c.d. De.Co. (art. 1, comma 1); prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1); regolano tali denominazioni e tale registrazione (art. 3, comma 2, lettere c e d). Se, per la giurisprudenza della Corte di giustizia, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti quando ciò produca effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, mediante la creazione di veri e propri marchi di qualità o anche solo di misure di effetto equivalente alla restrizione all'importazione, al contrario l'impugnata legge regionale non si limita a qualificare, in positivo, la De.Co., ma specifica anche, in negativo, che la De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Chi consegue l'attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, e chi esibisce il logo del registro regionale De.Co. testimonia l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale, ma non acquisisce il diritto ad un "marchio" locale. Quindi la De.Co. è una mera attestazione di identità territoriale, che rientra a pieno nella nozione di indicazione geografica semplice, la quale non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). La natura di atto meramente ricognitivo comporta che gli atti istitutivi delle De.Co., quali la delibera del Consiglio comunale, il regolamento comunale, il disciplinare di produzione che reca i criteri per il riconoscimento De.Co., non potranno contenere sistemi di verifica della qualità delle produzioni locali come conseguenza dell'essere esse ottenute o realizzate in quel territorio. (Precedenti: S. 242/2016 - mass. 39144; S. 66/2013 - mass. 37011; S. 191/2012 - mass. 36513; S. 86/2012 - mass. 36242; S. 372/2008 - mass. 32938; S. 368/2008 - mass. 32912; S. 213/2006 - mass. 30443).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2022, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo - in relazione ai regolamenti UE n. 1151/2012, n. 1308/2013 e n. 787/2019 - secondo, lett. a), e terzo, Cost., e all'art. 14 dello statuto, i quali, rispettivamente, istituiscono le denominazioni comunali, c.d. De.Co. (art. 1, comma 1); prevedono il registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1); regolano tali denominazioni e tale registrazione (art. 3, comma 2, lettere c e d). Se, per la giurisprudenza della Corte di giustizia, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti quando ciò produca effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, mediante la creazione di veri e propri marchi di qualità o anche solo di misure di effetto equivalente alla restrizione all'importazione, al contrario l'impugnata legge regionale non si limita a qualificare, in positivo, la De.Co., ma specifica anche, in negativo, che la De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Chi consegue l'attestazione di identità territoriale non ha, quindi, un diritto di privativa, né di esclusiva, e chi esibisce il logo del registro regionale De.Co. testimonia l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale, ma non acquisisce il diritto ad un "marchio" locale. Quindi la De.Co. è una mera attestazione di identità territoriale, che rientra a pieno nella nozione di indicazione geografica semplice, la quale non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). La natura di atto meramente ricognitivo comporta che gli atti istitutivi delle De.Co., quali la delibera del Consiglio comunale, il regolamento comunale, il disciplinare di produzione che reca i criteri per il riconoscimento De.Co., non potranno contenere sistemi di verifica della qualità delle produzioni locali come conseguenza dell'essere esse ottenute o realizzate in quel territorio. (Precedenti: S. 242/2016 - mass. 39144; S. 66/2013 - mass. 37011; S. 191/2012 - mass. 36513; S. 86/2012 - mass. 36242; S. 372/2008 - mass. 32938; S. 368/2008 - mass. 32912; S. 213/2006 - mass. 30443).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 3
art. 1
co. 1
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 3
art. 1
co. 3
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 3
art. 2
co.
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 3
art. 3
co.
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 3
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
Regolamento UE 21/11/2012
n. 1151
art.
Regolamento UE 17/12/2013
n. 1308
art.
Regolamento UE 17/04/2019
n. 787
art.