Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare - Limitazione ai soli casi in cui l'imputato sia stato prosciolto nel merito - Manifesta irragionevolezza della scelta di condizionare in ogni caso la riparazione al proscioglimento nel merito - Illegittimità costituzionale 'in parte qua', secondo quanto precisato in motivazione - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, secondo quanto precisato in motivazione, l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. L'istituto della riparazione abbraccia i casi di oggettiva lesione della libertà personale, che sia comunque ingiusta alla luce di una valutazione ex post, e si pone come strumento indennitario per l'ipotesi in cui il provvedimento cautelare, anche se sorto e mantenuto in vigore legittimamente, si sia rivelato successivamente ingiusto. Tuttavia, la norma condiziona espressamente il rimedio alla circostanza che, all'esito del giudizio, l'imputato sia stato prosciolto nel merito: tale scelta appare manifestamente irragionevole, e pertanto lesiva dell'art. 3 Cost., poiché non è costituzionalmente ammissibile che l'incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa essere apprezzata con esclusivo riferimento al caso di assoluzione nel merito: se un sacrificio della libertà vi è stato, il meccanismo solidaristico della riparazione non può che attivarsi a prescindere dall'esito del giudizio. Solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito si distingue da quella di chi sia stato condannato (ovviamente, quanto al solo giudizio circa l'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta), poiché in entrambi i casi l'imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile, ed in entrambi i casi ricorre l'obbligo costituzionale di indennizzare tale pregiudizio. Sono assorbite le ulteriori censure, svolte con riguardo agli artt. 2, 13 e 24 Cost.
- Sulla riparazione v. i precedenti citati, sentenze n. 413, n. 231 e n. 230/2004, n. 446/1997, n. 310/1996, n. 1/1969.
- Sul fatto che lo sviluppo della persona umana sia il fine ultimo dell'organizzazione sociale v., citata, sentenza n. 167/1999.
- Sul fatto che l'inviolabilità dei diritti non sia vuota proclamazione della Carta v., citata, sentenza n.232/1998.
- Sulla tutela del "nucleo irriducibile" di ogni diritto inviolabile v., citate, sentenze n. 252/2001, n. 509/2000, n. 309/1999 e n. 267/1998.
- Sul fatto che l'azione risarcitoria sia tecnica di tutela della situazione giuridica lesa v., citata, sentenza n. 204/2004.
- Sulla necessità di riparare i danni subiti nei propri valori dalla persona v., citate, sentenze n. 233/2003 e n. 561/1987.
- Sul necessario ristoro del danno subito da chi sia stato sottoposto a vaccinazione obbligatoria v., citate, sentenze n. 118/1996, n. 258/1994, n. 307/1990.
- Sul fatto che la riparazione abbia finalità solidaristica v., citate, sentenze n. 109/1999 e n. 446/1997.
- Sulle finalità costituzionali proprie delle misure cautelari v., citate, sentenze n.1/1980 e n. 64/1970
- Sui limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare v., citate, sentenze n. 223/2006, n. 292 e n. 232/1998, n. 15/1982 e ordinanze n. 397/2000 e n. 269/1999.