Sentenza 220/2008 (ECLI:IT:COST:2008:220)
Massima numero 32598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Valle d'Aosta - Parchi faunistici - Requisiti e modalità per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio - Ricorso del Governo - Prospettata violazione della competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e delle norme dello statuto speciale attributive di competenza legislativa primaria in materia di parchi faunistici - Omessa puntuale individuazione del regime, costituzionale o statutario, applicabile alla disciplina censurata - Impossibilità di ricostruire l'esatto perimetro del 'thema decidendum' - Inammissibilità della questione.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), censurati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché all'art. 2, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. L'omessa puntuale individuazione del regime costituzionale di ripartizione delle competenze rispetto al quale risulterebbe illegittima la normativa censurata (se, cioè, a parametro delle questioni sollevate debbano ritenersi poste le norme dello statuto speciale, ovvero le norme contenute negli artt. 117 e 118 della Costituzione, relative alle Regioni ordinarie), non ha una valenza meramente formale, giacché - anche a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere argomentativo imposto al ricorrente in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, circa l'applicabilità ad una Regione ad autonomia speciale delle norme costituzionali contenute negli artt. 117 e 118 Cost. - impedisce di ricostruire l'esatto perimetro del thema decidendum, a causa del differente regime di riparto delle competenze normative e amministrative stabilito dalla Costituzione rispetto a quello previsto dallo statuto speciale di autonomia.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  29/12/2006  n. 34  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  29/12/2006  n. 34  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  29/03/1999  n. 22  art.   

decreto legislativo  21/03/2005  n. 73  art.