Sentenza 221/2008 (ECLI:IT:COST:2008:221)
Massima numero 32599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Società - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Istanza di fissazione di udienza - Mancata notifica nel termine perentorio - Prevista estinzione del processo in luogo della cancellazione della causa dal ruolo - Lamentata disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi analoghe nonché denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost., nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica dell'istanza di fissazione d'udienza, nel termine perentorio ivi previsto, determina l'estinzione immediata del processo, anziché l'effetto di cancellazione della causa dal ruolo. Invero, premesso che spetta al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, la disposizione censurata non appare irragionevole in quanto la sanzione della estinzione è in armonia con il criterio della celerità del giudizio che informa il rito societario e con la necessità di evitare stasi nello svolgimento del processo. Inoltre, la medesima norma attiene alla fase del procedimento che precede l'intervento del giudice, sicché, da un lato, appare opportuna una misura che, come l'estinzione, opera di diritto, dall'altro, non è pertinente il paragone con la disciplina della mancata comparizione delle parti in udienza, trattandosi di situazioni processuali diverse; né può dirsi leso il diritto di difesa, posto che la garanzia costituzionale non comporta la illegittimità di preclusioni e decadenze processuali e la conseguente necessità che ogni giudizio si concluda con una decisione di merito e che, comunque, l'estinzione del processo non incide definitivamente sul diritto di azione e sul rapporto sostanziale dedotto in causa.

- Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti processuali v., citate, ordinanza n. 7/1997, nonché, ex plurimis, sentenze n. 295/1995, n. 65/1996, sentenze n. 327, n. 383 e n. 376/2007 (recte: ordinanze).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte