Professioni - Guida turistica e accompagnatore turistico - Divieto di subordinazione ad autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza - Libero esercizio per i titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e per i titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della competenza regionale residuale in materia di turismo e delle competenze amministrative della Regione - Insussistenza - Afferenza della disposizione censurata alla materia delle «professioni» - Determinazione dei principi fondamentali di competenza dello Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che detta disposizioni relative all'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico. La determinazione dei principi fondamentali della disciplina di una determinata professione, quale che sia il settore in cui questa si esplichi, spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., prescindendosi, al fine dell'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato (che corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i princípi dell'ordinamento comunitario), dal settore nel quale l'attività professionale si esplica.