Professioni - Guida turistica e accompagnatore turistico - Previsione che le Regioni promuovano sistemi di accreditamento per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata imposizione, da parte della disposizione censurata, di un obbligo a carico delle Regioni - Lamentata violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale. La disposizione censurata, la quale prevede la promozione da parte delle Regioni di sistemi di accreditamento per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori non è, infatti, vincolante e si riferisce solo all'eventualità della formazione di guide "specializzate" che resta, comunque, affidata all'iniziativa delle Regioni.