Sentenza 222/2008 (ECLI:IT:COST:2008:222)
Massima numero 32603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32600  32601  32602


Titolo
Professioni - Guida turistica e accompagnatore turistico - Divieto di subordinazione ad autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e di requisiti di residenza - Libero esercizio per i titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia e per i titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che dette disposizioni in tema di esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico. L'evocato principio non opera, infatti, nelle fattispecie in cui la norma nazionale detta principi fondamentali in una materia di legislazione concorrente.

- Sulla non operatività del principio di leale collaborazione in una materia di legislazione concorrente v. le citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/01/2007  n. 7  art. 10  co. 4

legge  02/04/2007  n. 40  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte