Ordinanza 223/2008 (ECLI:IT:COST:2008:223)
Massima numero 32604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32605  32606  32607  32608  32609  32610  32611


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Mancanza di adeguata descrizione della fattispecie concreta, con conseguente impossibilità di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace. Infatti, il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta, così da precludere alla Corte il controllo della rilevanza, né espone le ragioni del contrasto con il parametro evocato.

- V., citate, ordinanze n. 426 e n. 114/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 5

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte