Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Modifiche normative comportanti abbreviazione dei termini prescrizionali - Inapplicabilità ai procedimenti in cui fosse già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento - Carenze motivazionali nell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 10 della stessa legge, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto precluderebbe l'applicazione del nuovo, più favorevole, termine prescrizionale di tre anni, nei procedimenti in cui sia già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento: infatti, l'ordinanza di rimessione presenta carenze motivazionali in ordine alle ragioni della censura dell'art. 157 ed ai motivi per cui sarebbe stato irragionevole, nell'art. 10 cit., il riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
- Sul riferimento alla dichiarazione di apertura del dibattimento v. sentenza n. 393/2006.