Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Norme della Regione Siciliana - Ampliamento dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie - Ricomprensione anche di coloro che hanno comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno settennale, in settori diversi da quello sanitario - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e del principio di buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 231013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 13, comma 53, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, limitatamente alle parole «o settennale in altri settori». La disposizione impugnata dal Governo ha modificato i requisiti per poter essere inseriti nell'elenco regionale degli idonei alle cariche di direttore amministrativo delle aziende sanitarie, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di inserire negli elenchi degli idonei alla carica di direttore amministrativo anche coloro che hanno maturato un'esperienza settennale in settori diversi da quello sanitario. In tal modo, essa non si discosta dalla disciplina precedente, già dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 122, comma 1-bis, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2002), la quale prevedeva l'esperienza quinquennale anche in settori diversi da quello sanitario. Ciò che infatti rileva non è la previsione di una durata superiore (sette anni) ma il contrasto con il principio espresso nella normativa statale, che ha inteso limitare all'ambito sanitario il periodo di pregressa esperienza al fine dell'inserimento negli elenchi degli idonei a ricoprire la carica di direttore amministrativo, mentre la previsione dell'elenco indicato è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. (Precedente: S. 155/2022 - mass. 45009; S. 172/2018 - mass. 40163).