Ordinanza 223/2008 (ECLI:IT:COST:2008:223)
Massima numero 32606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  11/06/2008;  Decisione del  11/06/2008
Deposito del 20/06/2008; Pubblicazione in G. U. 25/06/2008
Massime associate alla pronuncia:  32604  32605  32607  32608  32609  32610  32611


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione più breve di quello previsto per i reati puniti con sola pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Mancanza di adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e generica censura per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per i reati di competenza del giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, un termine di prescrizione più breve di quello previsto per i reati punibili con la sola pena pecuniaria. Infatti, la relativa ordinanza di rimessione difetta di un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio e si limita a denunciare una "palese violazione" dell'art. 3 Cost.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 5

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte